Per “organizzazione di volontariato di protezione civile” si intende ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo affrontabili in via ordinaria ovvero di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa
materia.

Le organizzazioni di volontariato sono iscritte nei registri regionali nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale (art. 1, D.P.R. 8.2.2001, n. 194).

Obblighi

Con riguardo alla predisposizione e attuazione dei piani di protezione civile, le organizzazioni di volontariato comunicano all’autorità di protezione civile competente con cui intendono collaborare il numero dei volontari aderenti e dei dipendenti nonché la specialità individuale posseduta nell’ambito del gruppo operativo e il grado di responsabilità rivestito da ciascun volontario all’interno del gruppo (art. 8, D.P.R. 8.2.2001, n. 194).

Assenza dal lavoro

Il datore di lavoro ha l’obbligo di consentire al lavoratore dipendente che rivesta la qualifica di volontario della protezione civile di partecipare – per i periodi di impiego effettivo – agli interventi di soccorso e assistenza in vista per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi fino a 90 giorni nell’anno.
Se è dichiarato lo stato di emergenza
nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell’Agenzia, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l’utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso e assistenza possono essere elevati fino a 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni nell’anno. Per le attività di pianificazione, simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, tali limiti sono ridotti a un massimo di 10 giorni continuativi e fino a un massimo di 30 giorni nell’anno.
Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di
iniziative ed attività, svolte all’estero, purché preventivamente autorizzate dall’Agenzia.
I lavoratori che organizzano l’attività hanno diritto di assentarsi e al trattamento economico anche durante le fasi preparatorie
quelle connesse alla realizzazione degli interventi di addestramento e soccorso (art. 9, D.P.R. 8.2.2001, n. 194).

Doveri del lavoratore

Gli interessati o le organizzazioni cui aderiscono sono tenuti a presentare richiesta al datore di lavoro per l’esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza.
Tale richiesta deve essere avanzata almeno 15 giorni prima
dello svolgimento della prova (art. 9, D.P.R. 8.2.2001, n. 194).
I volontari
della protezione civile hanno altre-sì diritto, in maniera compatibile con il
tipo di intervento cui sono chiamati e con l’urgenza che giustifica la loro opera a che venga garantito il loro diritto alla salute e sicurezza (D.P.C.M. 28.11.2011, n. 231)

Diritti del lavoratore

Per i periodi di assenza, nei limiti visti sopra, il datore deve:

  • mantenere il posto di lavoro (pubblico o privato);
  • corrispondere il normale trattamento economico e previdenziale;
  • mantenere la copertura assicurativa (art. 9, D.P.R. 8.2.2001, n. 194).

Rimborsi

Il datore di lavoro, ove ne faccia richiesta, ha diritto al rimborso degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario.
Egli deve presentare istanza all’autorità di protezione civile territorialmente competente. La richiesta deve indicare analiticamente:

  • la qualifica professionale del dipendente;
  • la retribuzione oraria o giornaliera spettante;
  • le giornate di assenza dal lavoro;
  • l’evento cui si riferisce il rimborso;
  • le modalità di accreditamento del medesimo (art. 9, D.P.R. 8.2.2001, n.194).

Essa deve pervenire entro i 2 anni successivi alla conclusione dell’intervento, dell’esercitazione o dell’attività formativa.
L’agenzia di protezione civile
provvede ai rimborsi favore dei datori di lavoro anche avvalendosi delle regioni e degli altri enti competenti (art. 10, D.P.R. 8.2.2001, n. 194).
Stante la formulazione della norma, che parla solo di “emolumenti versati al lavoratore”, i contributi versati dal datore di lavoro durante l’assenza del lavoratore non sono rimborsabili (INPS, circ. 29.11.1994, n. 314; circ. 13.5.1999, n. 107).

Aspetti fiscali

Il dipendente, durante il permesso per partecipare alle attività di protezione civile, ha diritto di ricevere la normale retribuzione che sarà interessata dalle ordinarie ritenute fiscali (IRPEF e addizionali).

Aspetti contributivi

Il dipendente, durante il permesso per partecipare alle attività di protezione civile, ha diritto di ricevere la normale retribuzione e ha diritto alla copertura previdenziale, conseguentemente il datore di lavoro dovrà continuare a versare la normale contribuzione previdenziale, assistenziale e assicurativa avendo cura di trattenere dalla busta paga (prospetto paga/libro unico del lavoro) la quota di competenza del
lavoratore.
Come già evidenziato ai volontari della protezione civile che siano lavoratori dipendenti e che si assentino dal lavoro durante le esercitazioni e i soccorsi compete l’intero trattamento economico e previdenziale per le giornate di assenza.
La retribuzione è corrisposta direttamente dal datore
di lavoro, il quale ha facoltà di chiederne il rimborso all’autorità di protezione civile territorialmente competente.