L’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), con la delibera n. 192 del 7 maggio 2025 ha fornito ulteriori indicazioni in merito all’attività di attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al fine della prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte anche di enti privati con o senza personalità giuridica. La circolare in buona sostanza riepiloga quelli che sono i compiti dell’organismo di vigilanza, o degli altri organismi con funzioni analoghe (organo di controllo per gli enti del Terzo settore senza OIV) in relazione alla verifica degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in vigore. Nella pratica si tratta di una serie di dati, per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione e dei quali l’organo incaricato del controllo deve verificare l’esatto adempimento alle scadenze previste.
Per quanto riguarda il mondo delle associazioni, sono tenute a tale attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2025, gli organi deputati al controllo delle associazioni che hanno un bilancio superiore a 500.000 euro[1] e che svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici[2], svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni.
Gli obblighi di pubblicazione per le associazioni, fondazioni e enti di diritto privato sono:
1) Attività e procedimenti;
2) Bilanci[3];
3) Servizi erogati[4];
4) Altri contenuti/Accesso civico.
Per l’anno 2025, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza, i soggetti deputati al controllo utilizzeranno l’applicazione web “Attestazioni OIV” disponibile sul sito dell’Anac. Gli stessi, oltre a documentare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2025, predisporranno il relativo documento di attestazione che, assieme a tutti i documenti utili, verranno pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti web dell’ente. La scheda di rilevazioni evidenzierà il grado di raggiungimento in percentuale dell’assolvimento dell’adempimento in relazione a: 1) la pubblicazione; 2) la completezza di contenuto; 3) la completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti; 4) l’aggiornamento; 5) il formato.
Nel caso di perdurante inadempienza i soggetti deputati al controllo elencano nel dettaglio i dati e le informazioni carenti nel servizio web dell’Autorità nazionale anticorruzione.
L’attestazione, completa delle schede delle verifiche di monitoraggio e dell’eventuale elenco delle inadempienze è pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente”, nelle sottosezioni individuate dalla delibera Anac, entro il 15 gennaio 2026.
L’Anac, che è l’ente preposto a vigilare sull’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione, potrà utilizzare l’elenco delle inadempienze in materia di trasparenza per contestare agli enti inadempienti la violazione delle norme sulla trasparenza degli obblighi oggetto di attestazione e chiedere conto delle iniziative assunte. All’attività di vigilanza potrà seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza.
[1] Con riferimento al requisito del bilancio superiore a 500.000 euro, devono essere prese in considerazione tutte le poste del conto economico, sia quelle che si proiettano sullo stato patrimoniale che quelle aventi rilevanza solo economica. Pertanto, deve ritenersi che il requisito del bilancio superiore a 500.000 euro sia da considerarsi integrato laddove uno dei due valori tra il totale attivo dello stato patrimoniale e il totale del valore della produzione ove presente si rivelino superiori a detto importo. Una volta accertata la sussistenza del requisito del bilancio superiore a 500.000 euro, gli enti sono comunque tenuti a garantire l’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione per almeno un triennio, fermo restando che ricorrano anche gli altri requisiti previsti dalla norma.
[2] Sono i servizi resi dall’ente privato ai cittadini, sulla base di un affidamento (diretto o previa gara concorrenziale) da parte dell’amministrazione.
[3] Si tratta della pubblicazione dei documenti relativi al bilancio preventivo e consuntivo e i loro allegati, nonché del piano degli indicatori, dei risultati attesi di bilancio e dei dati relativi al monitoraggio degli obbiettivi.
[4] Il riferimento è alla carta dei servizi o al documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici, oltre ai costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo, le liste di attesa.
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| Delibera n. 192 del 7 maggio 2025.pdf | 491.44 KB |

